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Bonus Pubblicità 2020: Decreto Rilancio

L'articolo 186 del Decreto Rilancio prevede un "CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI", chiamato BONUS PUBBLICITA'.

L’agevolazione Statale erogata sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione F24, mira a incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio con lo scopo di accrescerne le entrate.

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio quelle che riguardano la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media o quella attraverso banner pubblicitari su portali online, i volantini cartacei periodici, la cartellonistica, ecc.

Possono usufruire del bonus pubblicità:

  • le imprese;
  • lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

Limitatamente all'anno 2020 il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati entro il massimo di 60 milioni di euro, che costituisce il tetto di spesa.

Restano valide le domande già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

Riportiamo qui di seguito il testo dell'Art.186 Capo II, Decreto Rilancio:

All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: “1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, (MISE: e nazionali) analogiche o digitali. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’ innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l’anno 2020

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